Con il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), l'Unione Europea ha creato uno strumento per proteggere le foreste a livello globale e ridurre le emissioni di gas serra. Il regolamento obbliga le aziende che importano o esportano determinati prodotti e materie prime nell'UE a dimostrare che le loro catene di approvvigionamento sono prive di deforestazione. Un elemento centrale è il benchmarking dei paesi, che stabilisce la classificazione del rischio per i paesi e le regioni di origine.
La classificazione dei benchmark nazionali in "basso rischio", "rischio standard" e "alto rischio" determina quanto siano stringenti gli obblighi per le aziende. Le importazioni da paesi ad alto rischio sono soggette a controlli più severi, mentre la classificazione come "basso rischio" riduce determinati obblighi di due diligence. La Commissione pubblica queste classificazioni sulla base di criteri oggettivi, ma il sistema non è privo di critiche.
Cosa viene valutato nel benchmarking dei paesi?
I benchmark vengono stabiliti dalla Commissione europea per paesi e regioni, principalmente sulla base di:
- L'entità della deforestazione e del degrado forestale
- L'entità dell'espansione delle superfici agricole
- Tendenze produttive delle materie prime e dei prodotti rilevanti
Inoltre, possono essere presi in considerazione ulteriori criteri, come le preoccupazioni delle organizzazioni ambientaliste o i diritti dei popoli indigeni.
Cosa consegue dal benchmarking dei paesi?
Controlli rafforzati da parte delle autorità competenti per i prodotti provenienti da regioni ad alto rischio
Per i prodotti rilevanti provenienti da paesi o regioni ad alto rischio, le autorità competenti sono obbligate a effettuare controlli rafforzati.
Obblighi di due diligence semplificati per le aziende
Gli operatori del mercato sono esentati dal rispetto degli articoli 10 e 11 dell'EUDR — vale a dire la valutazione del rischio e la mitigazione del rischio — quando le materie prime rilevanti provengono da un paese o da una regione a basso rischio.
Per dimostrare l'origine dai rispettivi paesi, tuttavia, la catena di approvvigionamento deve essere completamente nota e documentata. Inoltre, le aziende devono valutare il rischio che le materie prime non provengano dal paese o dalla regione a basso rischio indicati.
I requisiti informativi della due diligence ai sensi dell'Articolo 9 continuano ad applicarsi senza restrizioni, tra cui:
- (g) Informazioni conclusive e verificabili che i prodotti rilevanti siano privi di deforestazione;
- (h) Informazioni conclusive e verificabili che la produzione delle materie prime rilevanti sia avvenuta in conformità con la legislazione applicabile del paese di produzione.
Critiche al benchmarking dei paesi
I risultati dei benchmark nazionali pubblicati spesso hanno poco a che fare con il rischio effettivo di deforestazione e sembrano essere principalmente motivati da ragioni politiche. Ad esempio:
Paesi in via di sviluppo con disboscamento illegale diffuso (ad es. Repubblica del Congo, Papua Nuova Guinea) vengono sorprendentemente classificati come "basso rischio" — proprio come gli Stati membri dell'UE come Germania e Francia.
Grandi hub commerciali come Cina, India e Singapore hanno anch'essi ricevuto la classificazione "basso rischio" e sono quindi soggetti a controlli ridotti. Allo stesso modo, i paesi con documentati problemi di governance nel settore forestale vengono trattati alla stregua degli stati di diritto consolidati.
Quando esistono indicazioni di deforestazione o degrado forestale, gli operatori del mercato devono agire anche per le forniture da "paesi a basso rischio". In pratica, ciò significa che le aziende non possono basare i propri obblighi di due diligence esclusivamente sulla classificazione del paese.
La classificazione come "basso rischio" può facilmente portare all'equivoco che l'EUDR sia irrilevante per tali origini. La vera sfida rimane tuttavia la necessità di dimostrare l'assenza di deforestazione, indipendentemente dallo status di rischio.
Conclusione
La classificazione dei paesi come "basso rischio" può ridurre la portata degli obblighi di due diligence, ma non esime le aziende dal requisito fondamentale: dimostrare che le materie prime sono prive di deforestazione e prodotte legalmente.
Le aziende non dovrebbero quindi affidarsi esclusivamente al sistema di benchmarking dei paesi, ma stabilire processi interni e utilizzare strumenti digitali per garantire una compliance efficiente e credibile.
Inoltre, quando un operatore del mercato dispone di "informazioni rilevanti" o "preoccupazioni fondate" che indicano possibili violazioni dell'EUDR nonostante una classificazione a "basso rischio", la due diligence semplificata deve essere sostituita dalla due diligence completa.